Descrizione
Avviso di adesione alla “Rottamazione Quinquies”
Per i carichi di natura tributaria e non tributaria affidati ad Agenzia delle Entrate–Riscossione dal 2000 al 2023
Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2026 e s.m.i.
Descrizione
Si informa che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 9 luglio 2026, questo Ente ha formalmente approvato l’adesione alla definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 10-quinquies del Decreto-Legge n. 38/2026 (introdotto dalla Legge di conversione n. 88/2026).
Grazie a questa misura, i contribuenti avranno la possibilità di estinguere i debiti — sia di natura tributaria sia patrimoniale — beneficiando dell’abbattimento di sanzioni, interessi di mora e sanzioni per ritardata iscrizione a ruolo.
Quali cartelle rientrano nell’agevolazione?
La definizione agevolata si applica a tutti i carichi affidati da questo Comune all’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate–Riscossione – AdER) nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con la sola esclusione delle somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Sanzioni stradali e amministrative (verbali del Codice della Strada)
Per i verbali del Codice della Strada, l’agevolazione si applica limitatamente agli interessi, alle maggiorazioni e alle somme accessorie maturate nel tempo. La sanzione principale (l’importo della multa) resta interamente dovuta.
Nuovo calendario della Rottamazione-Quinquies
Per consentire ai debitori di pianificare l’adesione, si riporta di seguito il calendario ufficiale degli adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 10-quinquies.
| Adempimento | Scadenza | Dettagli |
|---|---|---|
| Verifica dei debiti | Dal 15 ottobre 2026 | L’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AdER) rende disponibili ai debitori, sul proprio sito internet istituzionale, nell’area riservata, i dati per individuare i carichi che possono essere definiti in modo agevolato (Prospetto dei carichi definibili). È necessario che il soggetto passivo verifichi quale debito, tributario e non, e per quale annualità, è possibile definire. |
| Presentazione della domanda | Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 | Il debitore deve presentare la dichiarazione di adesione esclusivamente per via telematica, tramite il sito internet di AdER. La dichiarazione già presentata può essere integrata o modificata entro la stessa data limite del 15 dicembre 2026. |
| Comunicazione degli importi dovuti | 28 febbraio 2027 | AdER deve inviare ai debitori la comunicazione di accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e le relative scadenze (o l’eventuale diniego). |
| Primo pagamento ed effetti | Entro il 31 marzo 2027 | Scade il termine per il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata. In pari data si determinano gli effetti immediati sulle azioni esecutive di recupero del credito (inibizione/sospensione di alcune delle procedure esecutive). |
Modalità di pagamento: unica soluzione o rateizzazione
I contribuenti che scelgono di aderire alla definizione agevolata possono optare per due diverse modalità di pagamento:
- In un’unica soluzione: da corrispondere entro il 31 marzo 2027.
- In forma rateale: fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare.
Calendario del pagamento rateale
| Periodo di riferimento | Scadenza delle rate | Interessi |
|---|---|---|
| 2027 (prime 5 rate) | 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre | Tasso al 3% annuo, a decorrere dal 1° aprile 2027, applicato alle rate successive alla prima. |
| Dal 2028 in poi (dalla 6ª alla 54ª rata) | 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2028 | Tasso al 3% annuo costante sulle rate residue. |
Quando si decade dal beneficio
Le regole di decadenza sono particolarmente rigide. Il contribuente perde i vantaggi della rottamazione in caso di mancato o tardivo pagamento dell’unica rata oltre i cinque giorni di tolleranza.
La decadenza scatta anche se non vengono pagate due rate, anche non consecutive. In questo caso, anche un solo giorno di ritardo può assumere rilievo come omissione. Stessa conseguenza se l’ultima rata viene versata con più di cinque giorni di ritardo.
In caso di decadenza, i versamenti già effettuati restano acquisiti come acconti sul debito complessivo e riprendono le ordinarie attività di recupero.
Informazioni utili
Gli sportelli di Agenzia delle Entrate–Riscossione restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento informativo. Tutte le istruzioni operative e i link per l’accesso ai servizi telematici saranno pubblicati sul sito web istituzionale di AdER in prossimità dell’avvio delle procedure.
L’Assessorato al Bilancio
F.to Salvatore Gaglianello